Sez. 1, Sentenza n. 45334 del 25/11/2008 Ud. (dep. 05/12/2008) Rv. 242334 - 01
GIUDIZIO - ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO - PROSCIOGLIMENTO PRIMA DEL DIBATTIMENTO (SENTENZA PREDIBATTIMENTALE) | Sentenza di assoluzione emessa a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. dopo avere sentito le parti nel dibattimento - Erronea qualificazione come sentenza predibattimentale - Impugnazione esperibile - Provvedimenti conseguenti.
GIUDIZIO - ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO - PROSCIOGLIMENTO PRIMA DEL DIBATTIMENTO (SENTENZA PREDIBATTIMENTALE)
Deve essere disposto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza con cui il presidente della Corte d'appello abbia erroneamente qualificato come ricorso per cassazione l'impugnazione proposta avverso la sentenza di assoluzione ex art. 129 cod. proc. pen., a sua volta erroneamente indicata come sentenza predibattimentale ex art. 469 cod. proc. pen., con conseguente restituzione degli atti al giudice di appello per lo svolgimento del giudizio di appello.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 469 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)