Sez. 3, Sentenza n. 13179 del 16/06/2011 (Rv. 618246 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA | Domande proposte prima della sentenza delle Sezioni Unite n. 26972 del 2008 - Richiesta di condanna al risarcimento del "danno morale" - Qualificazione - Criteri.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA
La domanda di risarcimento del danno aquiliano proposta prima che la corte di cassazione, pronunciandosi a Sezioni Unite, adottasse una nuova ed omnicomprensiva nozione di "danno non patrimoniale" (con la sentenza 11 novembre 2008 n. 26972), e contenente la richiesta di risarcimento del "danno morale da liquidarsi in via equitativa", รจ suscettibile di essere interpretata come comprensiva anche dei pregiudizi non patrimoniali diversi dalla mera sofferenza interiore, quando dal contesto dell'atto risulti evidente the l'istante non abbia inteso riferirsi esclusivamente a quest'ultima.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)