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Sez. L, Sentenza n. 8848 del 27/11/1987 (Rv. 456204 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - MATERNITÀ E INFANZIA - O.N.M.I. - IN GENERE - REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA DEL PERSONALE - NATURA DI NORMATIVA INTERNA - INTERPRETAZIONE - INDAGINE DI FATTO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA AD INTERPRETAZIONE DEL REGOLAMENTO IN TEMA DI TRATTAMENTO DI QUIESCENZA DEL PERSONALE, SUCCESSIVAMENTE ALLA SOPPRESSIONE DELL'O.N.M.I.*
Stato
decisa il 1987-11-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456204-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - MATERNITÀ E INFANZIA - O.N.M.I. - IN GENERE - REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA DEL PERSONALE - NATURA DI NORMATIVA INTERNA - INTERPRETAZIONE - INDAGINE DI FATTO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA AD INTERPRETAZIONE DEL REGOLAMENTO IN TEMA DI TRATTAMENTO DI QUIESCENZA DEL PERSONALE, SUCCESSIVAMENTE ALLA SOPPRESSIONE DELL'O.N.M.I.*

Le Disposizioni del regolamento per il trattamento di quiescenza del personale dell'opera nazionale maternità infanzia (o.N.M.i.), approvato con decreto ministeriale, hanno natura di norme interne, in quanto destinate ad operare soltanto nell'ordinamento particolare dell'ente e nei confronti dei soggetti di tale ordinamento. Pertanto, la interpretazione delle medesime (come quella degli Atti amministrativi in genere) costituisce un'indagine di fatto che, in Sede di legittimità, è censurabile solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per vizi della motivazione (nella specie, la suprema Corte ha ritenuto immune da vizi logici e giuridici l'interpretazione del giudice di merito degli artt. 2 e 4 del suddetto regolamento, nel senso che il personale assunto prima del 6 ottobre 1967, ancorché abbia optato per il trattamento pensionistico C.P.d.e.L., e non per la conservazione di quello erogato dall'i.N.P.S., all'atto della soppressione dell'o.N.M.i. E del passaggio alle dipendenze di ente locale, ha egualmente diritto all'indennità di buonuscita per il periodo di servizio prestato presso l'o.N.M.i., non avendo la predetta indennità natura di trattamento integrativo della pensione). (V 3533/85, mass n 441152; (V 6039/84, mass n 437706; (V 6310/83, mass n 431052).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 3, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 5, Legge 08/03/1968 num. 152 CORTE COST., Legge 23/12/1975 num. 698 art. 9 CORTE COST., DM 05/08/1969 CORTE COST., Legge 01/08/1977 num. 563 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)