Sez. 1, Sentenza n. 2531 del 16/04/1996 Cc. (dep. 06/06/1996) Rv. 204903 - 01
Sicurezza pubblica - Misure di prevenzione - In genere | Patrimoniali - Confisca di beni intestati a terzi - Accertamenti del giudice di merito - Fattispecie.
Sicurezza pubblica - Misure di prevenzione - In genere
Nell'ipotesi di beni intestati a terzo, ma che si assume siano nella disponibilità di persona sottoposta a misura di prevenzione personale (in quanto indiziata di appartenere ad associazione di tipo mafioso) e, come tali, soggetti a confisca ove non se ne dimostri dall'interessato la legittima provenienza, l'indagine al fine di disporre la misura di prevenzione reale deve essere rigorosa, tanto più se il terzo intestatario sia un estraneo che non abbia vincoli "lato sensu" di parentela o di convivenza con il proposto nell'ultimo quinquennio. Ed invero, non è senza significato la distinzione che fa il terzo comma dell'art. 2-bis della legge n. 575 del 1965 fra persone che hanno vincoli con il proposto, sicché è più accentuato il pericolo della fittizia intestazione e più probabile l'effettiva disponibilità da parte del medesimo, e persone diverse dal coniuge, dai figli e dai conviventi infraquinquennali. Ciò, in quanto in tali situazioni la confisca investe (o può investire) beni che in tutto o in parte sono (o possono essere) di soggetto che non è indiziato di appartenenza ad associazione di tipo mafioso, sicché manca nei suoi confronti la misura di prevenzione personale e non lo si può, quindi, gravare di quella patrimoniale, imputandogliela in proprio con metodologia in punto di prova tipica del giudizio di pericolosità, e cioè sulla base delle presunzioni connesse a tale giudizio. (Fattispecie relativa a vendita di quote di una società da parte di indiziato di appartenenza ad associazione mafiosa a terzo, nella quale la S.C. ha ritenuto che l'accusa avesse l'onere di dimostrarne rigorosamente, ai fini dell'operatività, nei suoi confronti, del sequestro e della successiva confisca, la malafede, attraverso la prova della sua conoscenza, legale o effettiva, al momento della conclusione del contratto, del provvedimento di sequestro e della pendenza della procedura di applicazione di misure di prevenzione nei confronti del venditore).
Riferimenti normativi: Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 bis CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 ter CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)