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Sez. 1, Sentenza n. 14198 del 28/07/2004 (Rv. 575006 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE - POTESTATIVA (CAUSALE E MISTA) | Clausola contrattuale condizionante il diritto al compenso del professionista incaricato del progetto di un'opera al finanziamento della stessa - Condizione mista - Configurabilità - Comportamento omissivo della parte nello stato di pendenza - Contrasto con la buona fede - Responsabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2004-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/575006-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE - POTESTATIVA (CAUSALE E MISTA)

La clausola contrattuale che sottoponga il sorgere del diritto al compenso, da parte del professionista incaricato del progetto di un'opera pubblica, all'intervenuto finanziamento dell'opera progettata, contiene una condizione mista che, con riferimento al periodo successivo all'entrata in vigore della legge n. 241 del 1990, obbliga la parte pubblica a osservare il principio di regolarità dell'azione amministrativa il quale viene ad integrare, se del caso, i canoni contrattuali di correttezza e buona fede (In applicazione di tale principio, la Corte ha cassato la sentenza del giudice di merito il quale aveva escluso la possibilità di qualsiasi controllo sul comportamento del Comune, che - nella pendenza della condizione - non aveva neppure richiesto il finanziamento dell'opera oggetto del contratto di lavoro autonomo con il professionista, e ha affermato che la P.A. può ben mutare le sue valutazioni ma essa assume ogni conseguente responsabilità per tale cambiamento di posizione nei confronti di coloro che, avendo fatto affidamento su quello, sono perciò portatori di posizioni soggettive tutelabili).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1358, Cod. Civ. art. 1375, Legge 07/08/1990 num. 241 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)