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Sez. 1, Sentenza n. 7580 del 17/07/1999 (Rv. 528705 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RETROCESSIONE | Impossibilità di restituzione - Fatto imputabile all'espropriante - Atto illecito - Danno subito dall'espropriato - Liquidazione - Criteri.
Stato
decisa il 1999-07-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/528705-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RETROCESSIONE

In tema di retrocessione, ai fini della liquidazione del danno del soggetto espropriato, per l'impossibilità di restituzione del bene, il danno risarcibile è pari alla differenza tra valore venale del bene (che sarebbe altrimenti rientrato nel patrimonio dell'espropriato) ed il prezzo della retrocessione; detti valori di comparazione debbono riferirsi entrambi, necessariamente, al medesimo momento, ed esprimersi, perciò, in moneta omogenea.

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 60, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 63 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)