Sez. 1, Sentenza n. 7580 del 17/07/1999 (Rv. 528705 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RETROCESSIONE | Impossibilità di restituzione - Fatto imputabile all'espropriante - Atto illecito - Danno subito dall'espropriato - Liquidazione - Criteri.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RETROCESSIONE
In tema di retrocessione, ai fini della liquidazione del danno del soggetto espropriato, per l'impossibilità di restituzione del bene, il danno risarcibile è pari alla differenza tra valore venale del bene (che sarebbe altrimenti rientrato nel patrimonio dell'espropriato) ed il prezzo della retrocessione; detti valori di comparazione debbono riferirsi entrambi, necessariamente, al medesimo momento, ed esprimersi, perciò, in moneta omogenea.
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 60, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 63 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)