diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 3321 del 30/03/1998 (Rv. 514081 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RETROCESSIONE | Impossibilità per un fatto imputabile all'espropriante - Atto illecito - Configurabilità - Danno subito dall'espropriato - Liquidazione - Valore venale del bene e prezzo della retrocessione - Determinazione - Riferimento temporale.
Stato
decisa il 1998-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/514081-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RETROCESSIONE

In tema di retrocessione, il comportamento dell'espropriante, che renda impossibile la materiale restituzione del bene, acquista i connotati dell'illecito e diviene fonte di responsabilità risarcitoria nel momento in cui, presenti tutti gli elementi indispensabili per farsi luogo alla retrocessione, compresa la determinazione del prezzo, il giudice accerti, con la sentenza che definisce il giudizio, la impossibilità di procedervi in conseguenza di detto comportamento. In tal caso, ai fini della liquidazione del danno subito dal soggetto espropriato, il valore venale del bene ed il prezzo della retrocessione devono essere determinati con riferimento ad un medesimo momento, che è quello della sentenza che accerti la sussistenza dei presupposti per farsi luogo alla retrocessione e nel contempo la impossibilità di procedervi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 60, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 63 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)