Sez. 1, Sentenza n. 2517 del 03/02/2010 (Rv. 611920 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Cessione di credito a scopo di garanzia - Versamento delle somme riscosse dalla banca cessionaria sul conto corrente del cedente - Mezzo anomalo di pagamento - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE
In tema di revocatoria fallimentare, la funzione di garanzia, programmata dalle parti con riguardo ad una cessione di credito, non viene meno qualora la modalità pratica attraverso cui l'operazione viene realizzata consista nel versamento sul conto corrente del cedente, al momento della riscossione del credito ceduto, delle somme incassate dalla banca cessionaria in veste di titolare di quel credito, in misura pari alla passività ivi maturata, non essendo tale modalità sufficiente ad attribuire "causa solutionis" alla cessione, con la conseguenza che trova applicazione l'art. 67, comma 2, e non l'art. 67, comma 1, n. 2 della legge fall. (Fattispecie anteriore al d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. in legge 14 maggio 2005, n. 80).
Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)