Sez. 1, Sentenza n. 6192 del 07/03/2008 (Rv. 602812 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO COMPLESSO O INNOMINATO O MISTO | Factoring - Natura giuridica - Cessione dei crediti - Pagamento anomalo - Revocatoria fallimentare - Condizioni - Qualificazione della fattispecie - Criteri.
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO COMPLESSO O INNOMINATO O MISTO
In tema di revocatoria fallimentare, ai sensi dell'art. 67, primo comma, n. 2, legge fall. (nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore al d.l. 14 marzo 2005, n. 35 del 2005), degli atti solutori anomali connessi all'esecuzione di un contratto di "factoring", stipulato prima dell'entrata in vigore della legge 21 febbraio 1991, n. 52, la qualificazione della fattispecie - consistente in una convenzione atipica attuata mediante la cessione, "pro solvendo" o "pro soluto", della titolarità dei crediti di un imprenditore, derivanti dall'esercizio della sua impresa, ad un altro imprenditore ("factor"), con effetto traslativo al momento dello scambio dei consensi tra i medesimi, se la cessione è globale e i crediti sono esistenti, ovvero differito al momento in cui vengano ad esistenza, se i crediti sono futuri o se, per adempiere all'obbligo assunto con la convenzione, è necessario trasmettere i crediti stessi con distinti negozi di cessione - esige la ricostruzione degli effetti giuridici voluti dalle parti con il predetto contratto, e non già di quelli pratico-economici, al fine di accertare se esse hanno optato per la "causa vendendi" o per la "causa mandati" o per altra ancora, e se la cessione del credito abbia funzione di garanzia o funzione solutoria, ovvero se le parti abbiano voluto soltanto il conferimento di un mandato " in rem propriam", potendo coesistere una pluralità di operazioni economiche, ed essendo assoggettabile alla revocabilità la cessione del credito se prevista come mezzo di estinzione non contestuale al sorgere del credito.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 com. 1 n. 2, Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1322, Decreto Legge 14/03/2005 num. 35 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)