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Sez. 1, Sentenza n. 1617 del 22/01/2009 (Rv. 606254 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Cessione di credito in funzione solutoria - Mezzo anormale di pagamento - Configurabilità - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze - Assoggettabilità all'azione - Limiti.
Stato
decisa il 2009-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/606254-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE

La cessione di credito, se compiuta in funzione solutoria, si caratterizza come anomala rispetto al pagamento effettuato in danaro o con titoli di credito considerati equivalenti, in quanto il relativo processo satisfattorio non è usuale alla stregua delle ordinarie transazioni commerciali; essa è, pertanto, soggetta a revocatoria fallimentare, a norma dell'art. 67, primo comma, n. 2 legge fall. (applicabile nel testo "ratione temporis" vigente), sottraendosene soltanto quando sia stata stipulata a scopo di garanzia di un debito sorto contestualmente - dovendo intendersi la contestualità in senso eminentemente sostanziale e causale - e non già per estinguere un debito preesistente e scaduto.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1198, Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)