Sez. 3, Sentenza n. 5766 del 01/07/1987 (Rv. 454171 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DEL CONFINANTE - INSEDIAMENTO DI COLTIVATORE DIRETTO SUL FONDO OFFERTO IN VENDITA - ESCLUSIONE DEL DIRITTO - MANCATA PRECISIONE DI UNA DURATA MINIMA DELL'INSEDIAMENTO - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DEL CONFINANTE - INSEDIAMENTO DI COLTIVATORE DIRETTO SUL FONDO OFFERTO IN VENDITA - ESCLUSIONE DEL DIRITTO - MANCATA PRECISIONE DI UNA DURATA MINIMA DELL'INSEDIAMENTO - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
È manifestamente infondata la questione della legittimità costituzionale, per la pretesa violazione dell'art. 3 della Costituzione, dell'art. 7 legge 14 agosto 1971 n. 817, allorché la norma preferisce, nell'attribuzione del diritto di prelazione, il coltivatore diretto insediato nel fondo al coltivatore diretto del fondo confinante senza richiedere una durata biennale dell'insediamento, atteso che il rapporto con il fondo del primo coltivatore integra una posizione diversa e poziore rispetto a quella del secondo, e la valutazione della diversità delle posizioni è coerente alla finalità della legge, che è quella di promuovere ed agevolare la proprietà contadina, facendo coincidere la proprietà del fondo e la titolarità dell'azienda in capo al coltivatore diretto insediato sul fondo. (V 5863/81, mass n 416598; (V 1697/81, mass n 412368; (V 4804/79, mass n 401410).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)