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Sez. L, Sentenza n. 3432 del 20/06/1979 (Rv. 399847 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - DISCIPLINA EX LEGGE N 604 DEL 1966 - CLAUSOLA CONTRATTUALE CONTENENTE LA PREVISIONE DI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO PER GRAVE INADEMPIMENTO A SEGUITO DEL MANCATO RAGGIUNGIMENTO DI UN DATO RISULTATO QUANTITATIVO MENSILE - COMPATIBILITA - CONDIZIONE - DEVOLUZIONE AL GIUDICE DELL'ACCERTAMENTO DELLA CORRISPONDENZA ALLA GRAVITA DEGLI EFFETTI DEL LICENZIAMENTO - ONERE PROBATORIO DEL DATORE DI LAVORO - CONTENUTO.*
Stato
decisa il 1979-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/399847-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - DISCIPLINA EX LEGGE N 604 DEL 1966 - CLAUSOLA CONTRATTUALE CONTENENTE LA PREVISIONE DI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO PER GRAVE INADEMPIMENTO A SEGUITO DEL MANCATO RAGGIUNGIMENTO DI UN DATO RISULTATO QUANTITATIVO MENSILE - COMPATIBILITA - CONDIZIONE - DEVOLUZIONE AL GIUDICE DELL'ACCERTAMENTO DELLA CORRISPONDENZA ALLA GRAVITA DEGLI EFFETTI DEL LICENZIAMENTO - ONERE PROBATORIO DEL DATORE DI LAVORO - CONTENUTO.*

Una clausola contrattuale, che prefiguri nel mancato raggiungimento di un determinato risultato quantitativo mensile da parte del lavoratore una ipotesi generica di grave inadempimento che rende possibile la risoluzione motivata del rapporto, non si pone in contrasto con i principi inderogabili contenuti nella legge 15 luglio 1966 n 604 che subordina il licenziamento all'esistenza di una giusta causa o di un giustificato motivo, il cui Onere probatorio spetta al datore di lavoro, in quanto sia interpretata nel senso che competa al giudice il potere di verificare la corrispondenza alla gravita voluta dalla legge degli effetti del licenziamento. Quindi, ove, in considerazione della natura della prestazione, assuma rilievo anche il risultato della prestazione, al fine di fare valere le conseguenze del suo inadempimento, il datore di lavoro - nell'ambito del suo Onere probatorio - non puo limitarsi a dedurre il mancato raggiungimento del risultato pattuito, ma deve anche provare non solamente che l'Opus e nella possibilita della media dei lavoratori nell'attivita da considerare in concreto, ma anche che la causa dello scarso rendimento deriva da negligenza nell'espletamento delle prestazioni formanti oggetto del contratto.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 5, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)