Sez. 1, Sentenza n. 2583 del 07/12/1970 (Rv. 348953 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - INDENNITA - INTERESSI - A CARICO DELL'ESPROPRIANTE - SULLA SOMMA DEPOSITATA - INSUSSISTENZA - SULLA MAGGIORE SOMMA ACCERTATA NEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE - SUSSISTENZA.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - INDENNITA - INTERESSI - A CARICO DELL'ESPROPRIANTE - SULLA SOMMA DEPOSITATA - INSUSSISTENZA - SULLA MAGGIORE SOMMA ACCERTATA NEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE - SUSSISTENZA.*
Il deposito presso la cassa depositi e prestiti delle somme dovute a titolo di indennita di espropriazione ha, dalla data in cui e compiuto, effetto liberatorio per l'espropriante, il quale, pertanto, da tale data, non e tenuto al pagamento degli interessi legali sulle somme depositate, mentre il proprietario espropriato ha diritto sulle stesse somme ai soli interessi che la cassa suddetta e tenuta a corrispondere secondo i suoi ordinamenti. Soltanto sulle maggiori somme accertate come dovute nel giudizio di opposizione e rimaste nella disponibilita dell'espropriante, vanno liquidati gli interessi legali a carico di questo ultimo. (Conf 4020'68, mass n 337620 2707'66, mass n 325160 2504'66, mass n 324835 3022'63 1389'63 752'62).*
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 48
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)