Sez. L, Sentenza n. 15367 del 09/08/2004 (Rv. 578483 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE | Giudizio di rinvio - Carattere chiuso - Configurabilità - Conseguenze - Poteri officiosi del giudice di appello - Esclusione - Fattispecie.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE
Il principio secondo cui nel giudizio di rinvio è alle parti preclusa (con l'eccezione espressamente prevista del giuramento) ogni possibilità di nuove prove, nonchè di conclusioni diverse, intese nell'ampio senso di nuove attività assertive o probatorie ed anche di nuove produzioni documentali, trova applicazione anche nel rito del lavoro, rimanendo esclusa la possibilità di invocare in contrario i poteri officiosi del giudice (di cui all'art. 421 cod. proc. civ.), e segnatamente quelli del giudice d'appello (di cui all'art. 437 cod. proc. civ.), atteso che tali poteri riguardano il processo del lavoro limitatamente ai primi due gradi del giudizio e non si estendono anche al grado di cassazione del quale il giudizio di rinvio costituisce uno stadio. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte Cass.ha nuovamente cassato la sentenza per avere il giudice di rinvio acquisito - tra l'altro, in camera di consiglio, durante il tempo di deliberazione della sentenza, senza, quindi, che le parti avessero modo di contraddire - la documentazione relativa ad altro giudizio, seppure intercorrente tra le stesse parti, per di più malgrado queste non avessero dato corso al suo invito a produrre detta documentazione, e, pertanto, allo scopo di sopperire alla loro inerzia.)
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)