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Sez. L, Sentenza n. 2382 del 19/02/2001 (Rv. 543941 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE | Giudizio di rinvio - Carattere chiuso - Configurabilità - Conseguenze - Poteri officiosi del giudice d'appello - Esclusione - Fattispecie in tema di richiesta di informazioni alla P.A. da parte del giudice del rinvio.
Stato
decisa il 2001-02-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/543941-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE

Il principio secondo cui nel giudizio di rinvio è alle parti preclusa (con l'eccezione espressamente prevista del giuramento) ogni possibilità di nuove prove, nonché di conclusioni diverse, intese nell'ampio senso di nuove attività assertive o probatorie ed anche di nuove produzioni documentali, trova applicazione anche nel rito del lavoro, rimanendo esclusa la possibilità di invocare in contrario i poteri officiosi del giudice (di cui all'art. 421 cod. proc. civ.), e segnatamente quelli del giudice d'appello (di cui all'art. 437 cod. proc. civ.), atteso che tali poteri riguardano il processo del lavoro limitatamente ai primi due gradi del giudizio e non si estendono anche al grado di cassazione del quale il giudizio di rinvio costituisce uno stadio. (Nella specie - essendo stato con la sentenza di cassazione con rinvio imposto al giudice di accertare la sussistenza del presupposto del mancato esercizio del diritto di opzione ex art. 9 della legge n. 698 del 1975 sulla base dell'onere della prova incombente su ciascuna delle parti, e quindi nell'ambito delle preclusioni e decadenze previste dal rito del lavoro - la S.C., sulla base dell'enunciato principio, ha nuovamente cassato la sentenza impugnata, avendo il giudice del rinvio aggirato quelle preclusioni e decadenze ricorrendo ai poteri d'ufficio di richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)