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Sez. 3, Sentenza n. 5164 del 28/04/1997 Ud. (dep. 03/06/1997) Rv. 208631 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - IN GENERE | Delitti contro la libertà individuale - Contro la libertà sessuale - Corruzione di minorenne - Art.609 quinquies introdotto dalla Legge n.66 del 1996 - Condotta prevista - Sussistenza di dolo specifico - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 1997-04-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208631-01

REATI CONTRO LA PERSONA - IN GENERE

La legge 15 febbraio 1996, n.66 (Norme contro la violenza sessuale) ha abrogato, tra gli altri, l'art.530 cod.pen. (corruzione di minorenni), introducendo nuove disposizioni e, in particolare, l'art.609 quinquies, alla stregua del quale la condotta del soggetto attivo del reato deve materializzarsi nel compimento di atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici "al fine di farla assistere". Si è in tal modo operato un intervento che presuppone, ai fini del delitto in questione, il dolo specifico: si esige che - oltre alla coscienza e volontà del fatto materiale - il soggetto agisca per un fine particolare che è, per l'appunto, previsto come elemento soggettivo costitutivo della fattispecie legale. (Nella specie la S.C. ha ritenuto che il dolo specifico risultava chiaramente dalle modalità e dalla qualità dei fatti ascritti all'imputato, il quale, al fine di far assistere il minore agli atti sessuali compiuti sulle persone di altri minori, non aveva mancato di mostrargli riviste e fotografie pornografiche, sollecitando in tal guisa l'attenzione e la presenza dello stesso).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 530 CORTE COST., Cod. Pen. art. 609 quinquies, Legge 15/02/1996 num. 66 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)