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Sez. 3, Sentenza n. 15633 del 12/03/2008 Ud. (dep. 15/04/2008) Rv. 240035 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA SESSUALE E CORRUZIONE DI MINORENNE - DISPOSIZIONI COMUNI | Art. 609 quinquies cod. pen. - Finalità di far assistere il minore al compimento degli atti sessuali - Elemento soggettivo - Dolo specifico - Necessità.
Stato
decisa il 2008-03-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/240035-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA SESSUALE E CORRUZIONE DI MINORENNE - DISPOSIZIONI COMUNI

In tema di reati sessuali, il delitto di corruzione di minorenne (art. 609 quinquies, cod. pen.) richiede il dolo specifico, in quanto è necessario che gli atti sessuali siano compiuti al fine di far assistere il minore, ovvero nella consapevolezza dell'agente di agire allo scopo specifico di far assistere il minore agli atti sessuali commessi in sua presenza. (Fattispecie nella quale il dolo è stato escluso per aver l'agente posto in essere atti masturbatori alla presenza di due minori, dei quali uno dormiva e l'altro faceva finta di dormire).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 609 quinquies

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)