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Sez. 5, Sentenza n. 24070 del 12/11/2014 (Rv. 633568 - 01)

CONSORZI - CONTRIBUTI CONSORTILI | Obbligo contributivo - Presupposti - Beneficio fondiario - Necessaria esecuzione delle opere sui fondi dei proprietari obbligati - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/633568-01

CONSORZI - CONTRIBUTI CONSORTILI

In tema di contributi consortili per opere di bonifica, ai sensi dell'art. 10 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, l'obbligo contributivo sussiste in ragione del beneficio fondiario, che, in mancanza di specifiche contestazioni, si presume in ragione dell'avvenuta approvazione del piano di classifica e della comprensione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile, poiché non rileva il luogo di esecuzione delle opere ma il beneficio che ne deriva e, dunque, va escluso che il contributo implichi l'esecuzione di opere consortili direttamente sui fondi assoggettati.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 13/12/1933 num. 215 art. 10, Cod. Civ. art. 860

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)