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Sez. 3, Sentenza n. 4321 del 10/10/1977 (Rv. 387932 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DEFINITIVA - NOZIONE - SUCCESSIVA SENTENZA NEL CORSO DELLO STESSO GIUDIZIO - ERRONEA STATUIZIONE SULLO STESSO OGGETTO DELLA PRIMA SENTENZA - RIMESSIONE IN TERMINI DELLA PARTE CHE NON ABBIA IMPUGNATO LA PRIMA SENTENZA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1977-10-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/387932-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DEFINITIVA - NOZIONE - SUCCESSIVA SENTENZA NEL CORSO DELLO STESSO GIUDIZIO - ERRONEA STATUIZIONE SULLO STESSO OGGETTO DELLA PRIMA SENTENZA - RIMESSIONE IN TERMINI DELLA PARTE CHE NON ABBIA IMPUGNATO LA PRIMA SENTENZA - ESCLUSIONE.*

Deve considerarsi definitiva e, come tale, immediatamente impugnabile la decisione che esaurisca l'oggetto della controversia attribuendo o negando il bene in contestazione, che presenti carattere di autonomia rispetto alle decisioni riservate al prosieguo del giudizio e che non debba essere integrata da ulteriori pronunce sull'oggetto della domanda cui si riferisce la decisione. E nell'ipotesi - anomala - che con la seconda sentenza, pronunciata nel prosieguo del giudizio, il giudice abbia, per errore, nuovamente statuito sullo stesso oggetto della prima sentenza, l'errore non vale a rimettere in termini la parte che abbia trascurato di impugnare tempestivamente la prima sentenza, facendo iniziare a decorrere nuovamente il termine d'impugnazione dalla seconda sentenza. (V 2738/72, mass n 360415).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)