Sez. 3, Sentenza n. 4321 del 10/10/1977 (Rv. 387932 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DEFINITIVA - NOZIONE - SUCCESSIVA SENTENZA NEL CORSO DELLO STESSO GIUDIZIO - ERRONEA STATUIZIONE SULLO STESSO OGGETTO DELLA PRIMA SENTENZA - RIMESSIONE IN TERMINI DELLA PARTE CHE NON ABBIA IMPUGNATO LA PRIMA SENTENZA - ESCLUSIONE.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DEFINITIVA - NOZIONE - SUCCESSIVA SENTENZA NEL CORSO DELLO STESSO GIUDIZIO - ERRONEA STATUIZIONE SULLO STESSO OGGETTO DELLA PRIMA SENTENZA - RIMESSIONE IN TERMINI DELLA PARTE CHE NON ABBIA IMPUGNATO LA PRIMA SENTENZA - ESCLUSIONE.*
Deve considerarsi definitiva e, come tale, immediatamente impugnabile la decisione che esaurisca l'oggetto della controversia attribuendo o negando il bene in contestazione, che presenti carattere di autonomia rispetto alle decisioni riservate al prosieguo del giudizio e che non debba essere integrata da ulteriori pronunce sull'oggetto della domanda cui si riferisce la decisione. E nell'ipotesi - anomala - che con la seconda sentenza, pronunciata nel prosieguo del giudizio, il giudice abbia, per errore, nuovamente statuito sullo stesso oggetto della prima sentenza, l'errore non vale a rimettere in termini la parte che abbia trascurato di impugnare tempestivamente la prima sentenza, facendo iniziare a decorrere nuovamente il termine d'impugnazione dalla seconda sentenza. (V 2738/72, mass n 360415).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)