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Sez. 6, Sentenza n. 7265 del 05/07/1984 Ud. (dep. 07/09/1984) Rv. 165585 - 01

GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - UDIENZA - REATI COMMESSI IN UDIENZA (GIUDIZIO IMMEDIATO) - UTILIZZABILITÀ NEL GIUDIZIO IMMEDIATO DI ATTI ACQUISITI NEL GIUDIZIO PRINCIPALE PRIMA DELLA SOSPENSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1984-07-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/165585-01

GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - UDIENZA - REATI COMMESSI IN UDIENZA (GIUDIZIO IMMEDIATO) - UTILIZZABILITÀ NEL GIUDIZIO IMMEDIATO DI ATTI ACQUISITI NEL GIUDIZIO PRINCIPALE PRIMA DELLA SOSPENSIONE - LIMITI.*

Il procedimento principale sospeso per consentire al giudice di celebrare il giudizio col rito immediato in ordine al reato commesso in udienza non può essere considerato "altro procedimento" rispetto a quello incidentale. Pertanto, gli Atti del primo procedimento devono ritenersi allegati al secondo; con la conseguenza che, se si tratta di Atti già resi pubblici attraverso la lettura nel dibattimento del procedimento principale, sulla base di essi, anche senza ulteriori indagini, potrà essere pronunciata sentenza nel procedimento incidentale; se si tratta, invece, di Atti istruttori non ancora resi pubblici, dovranno esserlo qualora risultino rilevanti ai fini della definizione del procedimento incidentale. (Conf mass n 143630).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 435 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 458 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)