Sez. 3, Sentenza n. 11614 del 18/11/1998 (Rv. 520792 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE | Impugnazione incidentale tardiva nei confronti di soggetto parte di altra causa collegata in rapporto di dipendenza con la prima - Ammissibilità - Condizioni.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE
L'impugnazione incidentale tardiva a norma dell'art. 334, comma primo cod. proc. civ. può essere efficacemente rivolta contro la parte che ha proposto l'impugnazione, non contro altre parti del medesimo processo ma non della medesima causa. Tale limite non è tuttavia operante quante volte la medesima sentenza abbia deciso più domande, poste tra loro in relazione di dipendenza, e per il soggetto che sia stato parte della causa principale come convenuto e di quella dipendente come attore, l'interesse a proporre l'impugnazione, nella causa dipendente ed in confronto del terzo in questa convenuto, sorge dall'impugnazione proposta dall'attore nella causa principale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 334
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)