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Sez. 2, Sentenza n. 8688 del 26/04/2005 (Rv. 582249 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - IN GENERE | Autorizzazione a chiamare un terzo in causa - Provvedimento del giudice - Idoneità al giudicato - Esclusione - Fondamento - Inosservanza del termine fissato per la chiamata - Conseguenze - Concessione di un nuovo termine - Diniego - Impugnabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-04-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/582249-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - IN GENERE

Il provvedimento del giudice che autorizza una parte a chiamare in causa un terzo "ex" art. 269 cod. proc. civ. non ha natura decisoria sicché è insuscettibile di passare in cosa giudicata e, trattandosi di intervento ad istanza di parte non attinente alla necessaria integrità del contraddittorio, la mancata concessione di un nuovo termine in caso di inutile decorso di quello originariamente fissato implica la revoca da parte del giudice del provvedimento che, alla stessa stregua della mancata concessione del termine originario, non può essere denunciata in appello nè in sede di legittimità, vertendosi in tema di prerogative esclusive e discrezionali del giudice di primo grado.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 269 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)