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Sez. 1, Sentenza n. 710 del 21/01/1995 (Rv. 489833 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - IN GENERE | Autorizzazione a chiamare un terzo nel processo - Insindacabilità in sede di legittimità.
Stato
decisa il 1995-01-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489833-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - IN GENERE

L'autorizzazione a chiamare un terzo nel processo (art. 269 cod. proc. civ.) rientra nei poteri discrezionali del giudice istruttore, sicché la relativa decisione è insindacabile in sede di legittimità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)