Sez. 3, Sentenza n. 776 del 20/01/2004 (Rv. 569506 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - FORMA E TEMPO DELLA CHIAMATA | Modalità e termini ex art.169, comma I c.p.c. - Inosservanza - Denuncia in sede di gravame della mancata concessione di un termine per la chiamata - Inammissibilità.
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - FORMA E TEMPO DELLA CHIAMATA
La parte che non abbia provveduto alla chiamata del terzo in giudizio nelle forme e nei termini fissati dall'art.269, comma I c.p.c. non può denunciare, in sede di gravame (appello o cassazione), la mancata concessione di un termine per effettuare detta chiamata ex art.269, comma II, c.p.c., ovvero il mancato esercizio del potere di ordinare l'intervento di detto terzo a norma del precedente art.107, vertendosi in tema di prerogative esclusive e discrezionali del giudice di primo grado.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 107, Cod. Proc. Civ. art. 269 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)