Sez. 5, Sentenza n. 12450 del 07/05/2024 (Rv. 670943-01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE IVA | Qualificazione dell'operazione economica di cessione di azienda - Limiti probatori di cui all'art. 20 del TUR - Esclusione - Alternatività con l'imposta di registro di cui all'art. 40 del TUR - Irrilevanza - Fondamento. TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - ATTRIBUZIONI E POTERI DEGLI UFFICI I.V.A. - IN GENERE - In genere.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE IVA
In tema di Iva, l'accertamento diretto a qualificare una operazione economica come una cessione d'azienda è operato effettuando una valutazione globale di tutte le circostanze del caso di specie, non applicandosi i limiti probatori di cui all'art. 20 del TUR, previsti solo ai fini della determinazione dell'imposta di registro, e non rilevando il principio di alternatività di cui all'art. 40 TUR, che pone un nesso funzionale unilaterale tra Iva e imposta di registro per la sola ipotesi in cui sia accertata la debenza dell'Iva, con la conseguente applicazione dell'imposta di registro in misura fissa.
DPR 26/04/1986 num. 131 art. 20 CORTE COST., Legge 27/12/2017 num. 205 art. 1 com. 87 lett. A CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 2 com. 3, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 40 com. 1, Decisione Consiglio CEE del 1977 num. 388 art. 5 com. 8, Decisione Consiglio CEE del 2006 num. 112 art. 19
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)