Sez. 5 - , Ordinanza n. 21767 del 20/09/2017 (Rv. 645463 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI | Qualificazione del negozio come cessione d’azienda - Complessiva operazione economica - Rilevanza - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI
In ambito tributario, a fini della determinazione dell’imposta applicabile, la qualificazione di un negozio come cessione d’azienda postula una valutazione complessiva dell’operazione economica realizzata, assumendo rilievo preminente la causa reale di essa, alla luce dell’obiettivo economico perseguito e dell’interesse delle parti alle prestazioni. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto configurabile un'unitaria cessione d'azienda in caso di distinte cessioni di beni aziendali, reputando irrilevante che le rimanenze di merci fossero state escluse dal negozio traslativo e solo in seguito acquistate separatamente dalla medesima cessionaria, in parte direttamente, in parte mediante l’interposizione di una controllata).
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 20 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 51, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 2 com. 3 lett. B, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)