Sez. 3, Sentenza n. 2887 del 24/04/1986 (Rv. 445920 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - IN GENERE - ELEZIONE DI DOMICILIO - EFFETTI - OPPOSIZIONI - COMPETENZE DEL LUOGO OVE IL PRECETTO È STATO NOTIFICATO - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - IN GENERE - ELEZIONE DI DOMICILIO - EFFETTI - OPPOSIZIONI - COMPETENZE DEL LUOGO OVE IL PRECETTO È STATO NOTIFICATO - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
L'elezione del domicilio compiuta dal creditore nell'atto di precetto vale ad escludere, in ordine alle opposizioni allo stesso, la Competenza sussidiaria del luogo in cui detto atto è stato notificato, sempreché nel luogo del domicilio si trovino - e non sia contestato che si trovino - beni del debitore passibili di esecuzione, secondo la generale previsione dell'art. 26 cod. proc. civ.. (V 4965/79, mass n 401622).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 26 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)