Sez. 3, Sentenza n. 4965 del 26/09/1979 (Rv. 401622 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - IN GENERE - ELEZIONE DI DOMICILIO COMPIUTA DAL CREDITORE - EFFETTI - INDIVIDUAZIONE DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE - ESCLUSIONE DEL FORO SUSSIDIARIO DELLA NOTIFICA DEL PRECETTO - CONDIZIONE.*
ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - IN GENERE - ELEZIONE DI DOMICILIO COMPIUTA DAL CREDITORE - EFFETTI - INDIVIDUAZIONE DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE - ESCLUSIONE DEL FORO SUSSIDIARIO DELLA NOTIFICA DEL PRECETTO - CONDIZIONE.*
A norma del terzo comma dell'art 480 cod proc civ - nell'interpretazione della Corte costituzionale, (sentenza n 84 del del 19 giugno 1973) - l'elezione di domicilio compiuta dal creditore nell'atto di precetto vale a radicare la Competenza del giudice dell'esecuzione, e ad escludere il foro sussidiario della notifica del precetto medesimo, solo se nel luogo prescelto si trovino cose del debitore da sottoporre ad esecuzione, secondo la generale previsione dell'art 26 cod proc civ. (V 1210/76, mass n 379899; (V 2159/74, mass n 370508).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 480 com. 3 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)