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Sez. L, Sentenza n. 809 del 27/01/1998 (Rv. 511981 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE) | Risarcimento del danno - "Aliunde perceptum" - Rilevanza - "Ius superveniens" ex legge n. 108 del 1990 - Applicabilità ai licenziamenti precedentemente intimati - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/511981-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE)

Gli effetti di un licenziamento intimato prima dell'entrata in vigore della legge n. 108 del 1990 sono regolati dalla normativa previgente, a norma dell'art. 11 disp. prel. cod. civ., anche riguardo alle eventuali implicazioni delle modificazioni dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970 circa la rilevanza dell'"aliunde perceptum" sulla quantificazione del risarcimento del danno spettante a seguito di licenziamento illegittimo fruente della tutela cosiddetta reale, trattandosi di effetti sostanziali di una fattispecie già perfetta su cui non incide lo "ius superveniens".

Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 11/05/1990 num. 108 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)