Sez. 3, Sentenza n. 4229 del 23/03/2001 (Rv. 545108 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE | Riforma in appello della sentenza di primo grado - Effetti anche sul capo delle spese - Conseguenze - Obbligo del giudice di provvedere su tali spese, in base alla soccombenza- Omessa pronuncia - Potere della Cassazione, pur se la controversia è definita nel merito, di provvedere sulle spese di primo grado - Sussistenza - Fondamento.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE
Gli effetti della riforma della sentenza di primo grado da parte del giudice di appello che definisce il giudizio con sentenza di diverso contenuto si estendono al capo relativo alle spese del precedente grado, che pertanto devono essere riliquidate o comunque rivalutate secondo le norme che regolano la soccombenza. E poiché la Suprema Corte, quando cassa senza rinvio, può liquidare le spese dei precedenti gradi di giudizio, così è da ritenere possa provvedere, pur se la controversia è definita nel merito, qualora il giudice di appello non si sia pronunciato sulle spese della sentenza riformata.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 336, Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 385 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)