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Sez. 2, Sentenza n. 489 del 27/02/1970 (Rv. 345503 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO DOMESTICO - IN GENERE - TRA PARENTI E AFFINI - PRESUNZIONE DI GRATUITA - PROVA CONTRARIA - REQUISITI.*
Stato
decisa il 1970-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/345503-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO DOMESTICO - IN GENERE - TRA PARENTI E AFFINI - PRESUNZIONE DI GRATUITA - PROVA CONTRARIA - REQUISITI.*

Nei rapporti di lavoro domestico tra parenti od affini sussiste una presunzione di gratuita delle prestazioni lavorative che puo essere vinta da una prova contraria idonea a dimostrare l'esistenza di un 'animus contrahendì diretto a dar vita ad un rapporto di lavoro fonte di vincoli ed obblighi reciproci, la carenza di 'affectiò o di solidarieta familiare, ha pattuizione specifica di un salario corrisposto regolarmente ed in misura normale, l'esistenza di un orario di lavoro, di riposo settimanale e di ferie retribuite e la subordinazione della domestica al datore di lavoro. (V 676-69, massima n 338933 2949-68, massima n 335730 1572-67, massima n 328352).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2242 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)