Sez. 2, Sentenza n. 342 del 11/02/1967 (Rv. 326211 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE, RECESSO E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN TRONCO (O PER GIUSTA CAUSA) - PRESUPPOSTO - VALUTAZIONE DELLA MANCANZA DISCIPLINARE - CRITERI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE, RECESSO E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN TRONCO (O PER GIUSTA CAUSA) - PRESUPPOSTO - VALUTAZIONE DELLA MANCANZA DISCIPLINARE - CRITERI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
La sanzione disciplinare del licenziamento in tronco, rappresentando la piu energica delle reazioni previste contro il comportamento irregolare del prestatore d'opera, non e giustificata da qualsiasi Mancanza, ma soltanto da quelle che, per la loro gravita, sono tali da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro. L'elemento della fiducia, che costituisce il presupposto fondamentale della collaborazione e la cui Mancanza rende impossibile la prosecuzione del rapporto di lavoro, va valutato secondo criteri di relativita e di graduazione, desumibili dalle specifiche modalita della Mancanza commessa dal dipendente, con accertamento di merito insindacabile in Sede di legittimita, se correttamente motivato. (applicazione al caso di licenziamento di un direttore di Agenzia bancaria per aver accordato eccessivo credito ad un cliente; la SC ha ritenuto immune da censura la sentenza dei giudici di merito che avevano escluso una giusta causa di licenziamento, con una valutazione circostanziata della infrazione commessa e delle cause di possibile attenuazione).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)