Sez. 2, Sentenza n. 7894 del 28/09/1994 (Rv. 487930 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - CONTRATTUALE | Assemblea di un cosiddetto "supercondominio" composta dagli amministratori dei singoli condomini - Clausola prevista in un regolamento contrattuale - Nullità.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - CONTRATTUALE
Poiché non sono derogabili dal regolamento di condominio, anche se di natura contrattuale, le norme concernenti la composizione ed il funzionamento dell'assemblea, è nulla per contrarietà a norme imperative (art. 1136, 1138 cod. civ.) la clausola del regolamento contrattuale che prevede che l'assemblea di un cosiddetto "supercondominio" sia composta dagli amministratori dei singoli condomini, anziché da tutti i comproprietari degli edifici che lo compongono.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1136, Cod. Civ. art. 1138, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 67, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 67, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 72, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 72
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)