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Sez. 1, Sentenza n. 781 del 20/11/1984 Ud. (dep. 25/01/1985) Rv. 167572 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - PROVOCAZIONE - ESTREMI - PROVOCAZIONE PUTATIVA - ESCLUSIONE - ERRONEA VALUTAZIONE DELL'AGENTE - IRRILEVANZA AI FINI DELLA APPLICAZIONE DELL'ATTENUANTE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1984-11-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/167572-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - PROVOCAZIONE - ESTREMI - PROVOCAZIONE PUTATIVA - ESCLUSIONE - ERRONEA VALUTAZIONE DELL'AGENTE - IRRILEVANZA AI FINI DELLA APPLICAZIONE DELL'ATTENUANTE - FATTISPECIE.*

Si applica l'attenuante della provocazione allorché il fatto ingiusto sussista effettivamente e sia rigorosamente accertato, in quanto ai sensi dell'art. 59, secondo capoverso, cod. pen. non è ammessa, nel vigente ordinamento, la provocazione putativa. Ne consegue che è, a tal fine, irrilevante la soggettiva valutazione dell'agente sull'esistenza del fatto e sulla ingiustizia dello stesso, poiché la legge richiede l'oggettiva ingiustizia di un fatto provocatorio realmente accaduto. (fattispecie in tema di omicidio volontario). (V mass n 163216, sulla prima parte; (V mass n 158289, sulla prima parte; (V mass n 152793, sulla prima parte; (V mass n 151565, sulla prima parte; (V mass n 166101, sulla seconda parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 59 com. 2, Cod. Pen. art. 62 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)