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Sez. L, Sentenza n. 9864 del 18/09/1995 (Rv. 494062 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CARATTERI DEL RAPPORTO INDIVIDUALE - IN GENERE | Amministratore di società - Compatibilità con la qualità di dipendente - Accertamento del giudice di merito - Incensurabilità in Cassazione - Limiti.
Stato
decisa il 1995-09-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494062-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CARATTERI DEL RAPPORTO INDIVIDUALE - IN GENERE

L'accertamento della compatibilità dei diritti e dei doveri nascenti da un rapporto di lavoro subordinato con le funzioni di amministratore costituisce un apprezzamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità quando risulti sorretto da una motivazione immune da vizi logici o giuridici. (Nella specie è stata ritenuta correttamente motivata la sentenza del giudice di merito che aveva ritenuto la compatibilità fra l'attività di amministratore e quella di dipendente sul rilievo che l'interessato, in qualità di amministratore, non aveva pienezza di poteri ed esercitava sostanzialmente una funzione vicariale, mentre in qualità di dirigente era sempre sottoposto al controllo del presidente, del consiglio di amministrazione e del direttore generale e, nel settore affidatogli, doveva seguire le direttive aziendali, che non potevano essere da lui unilateralmente determinate).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)