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Sez. L, Sentenza n. 2026 del 25/02/1988 (Rv. 457897 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CARATTERI DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO - IN GENERE - MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI UNA SOCIETÀ DI CAPITALI E LAVORATORE SUBORDINATO - COMPATIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1988-02-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457897-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CARATTERI DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO - IN GENERE - MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI UNA SOCIETÀ DI CAPITALI E LAVORATORE SUBORDINATO - COMPATIBILITÀ - CONDIZIONI.*

La qualità di membro del consiglio di amministrazione di una società di capitali è compatibile con la qualifica di lavoratore subordinato della medesima, quando questa qualifica sia espressamente conferita dai competenti organi amministrativi, purché risulti - alla stregua di un rigoroso accertamento riservato al giudice del merito ed incensurabile in Sede di legittimità, se adeguatamente motivato - la persistenza della soggezione ad un potere esterno di controllo (inconcepibile nel caso di amministratore unico) denotante la presenza del vincolo di subordinazione. (V 1316/85, mass n 439398; (V 3793/79, mass n 400237; (V 2328/78, mass n 391730).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2380, Cod. Civ. art. 2487, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)