Sez. 1, Sentenza n. 7902 del 16/07/1993 (Rv. 483196 - 01)
Edilizia popolare ed economica - Assegnazione - Posizioni soggettive | Alloggio dell'I.A.C.P. - Assegnatario con patto di futura vendita - Decesso - Eredi - Diritto all'alloggio - Sussistenza - Convivenza con l'assegnatario - Necessità - Esclusione.
Edilizia popolare ed economica - Assegnazione - Posizioni soggettive
In tema di trasferimento della proprietà di alloggi dell'I.A.C.P., il rapporto di assegnazione con patto di futura vendita è regolato non già dall'art. 6 della legge 14 febbraio 1963 n. 60 - che con riguardo all'assegnazione di alloggio in locazione, per caso di morte dell'assegnatario, prevede che l'alloggio deve essere assegnato, su loro domanda, agli eredi, purché conviventi al momento della morte - bensì dall'art. 17 della legge 28 febbraio 1949 n. 43, il quale dispone che all'assegnatario con promessa di vendita, che muoia durante il periodo di pagamento rateale, succedono nei relativi diritti i suoi eredi, senza altra condizione. Ne consegue che tutti indistintamente gli eredi di assegnatario con patto di futura vendita, ancorché non conviventi al momento del suo decesso, hanno egualmente diritto all'alloggio, senza possibilità di operare alcuna scelta tra essi sulla base del criterio della convivenza.
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1948 num. 43 art. 17, Legge 14/02/1963 num. 60 art. 6, Legge 08/08/1977 num. 513 art. 27 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)