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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 17847 del 19/07/2017 (Rv. 645065 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - COMUNICAZIONI - NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO | Spostamento d'ufficio dell'udienza già fissata - Omesso avviso alle parti - Conseguenze - Violazione del principio del contraddittorio - Nullità del procedimento e della sentenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-07-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/645065-01

PROCEDIMENTO CIVILE - COMUNICAZIONI - NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO

L’omessa comunicazione al procuratore costituito di una delle parti dello spostamento d'ufficio dell'udienza già fissata ad altra non immediatamente successiva determina la nullità di tutti gli atti successivi del processo e della sentenza che lo conclude, per violazione del principio del contraddittorio, ex art. 101 c.p.c., riferibile ad ogni atto o provvedimento ordinatorio dello svolgimento del processo. (Fattispecie in tema di anticipazione dell’udienza di precisazione delle conclusioni non comunicata al procuratore costituito, con conseguente preclusione del deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 57, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 81, Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 82, Cod. Proc. Civ. art. 176 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)