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Sez. 3, Sentenza n. 8002 del 02/04/2009 (Rv. 607140 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - COMUNICAZIONI - NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO | Ordinanza pronunciata fuori udienza - Omissione - Nullità - Estensione agli atti conseguenti - Sussistenza.
Stato
decisa il 2009-04-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/607140-01

PROCEDIMENTO CIVILE - COMUNICAZIONI - NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO

La mancata comunicazione alla parte costituita, a cura del cancelliere, ai sensi dell'art. 176, secondo comma, cod. proc. civ., dell'ordinanza istruttoria pronunciata dal giudice fuori udienza provoca la nullità dell'ordinanza stessa, per difetto dei requisiti indispensabili per il raggiungimento dello scopo, nonché la conseguente nullità, ai sensi dell'art. 159 cod. proc. civ., degli atti successivi dipendenti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 159 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 176 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)