diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 10069 del 19/02/2015 Cc. (dep. 10/03/2015) Rv. 262756 - 01

UDIENZA PRELIMINARE - UDIENZA - MODIFICAZIONE DELL'IMPUTAZIONE - IN GENERE | Nuove contestazioni - Reato continuato - Diniego del giudice - Abnormità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2015-02-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/262756-01

UDIENZA PRELIMINARE - UDIENZA - MODIFICAZIONE DELL'IMPUTAZIONE - IN GENERE

Non è abnorme l'ordinanza con la quale il giudice dell'udienza preliminare, erroneamente qualificando come "fatto nuovo" un reato legato dal vincolo della continuazione a quelli già contestati, neghi al pubblico ministero la possibilità di effettuarne la contestazione in udienza ai sensi dell'art. 423 cod. proc. pen., trattandosi di provvedimento che rientra comunque nel potere del Gup di autorizzare le contestazioni suppletive e che non provoca, sotto l'aspetto funzionale, alcuna stasi processuale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 12 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 423 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 516 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 517 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)