Sez. L, Sentenza n. 860 del 18/01/2006 (Rv. 586345 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE | Agli atti esecutivi o all'esecuzione - Qualificazione - Criterio - Impugnazione esperibile - Rilevanza esclusiva della qualificazione giuridica del rapporto controverso effettuata dal giudice del provvedimento - Conseguenze - Fattispecie in tema di opposizione all'esecuzione
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE
Ai fini dell'individuazione del mezzo di impugnazione avverso la decisione pronunciata in sede di contestazione inerente al procedimento esecutivo assume rilievo decisivo la qualificazione, espressa o implicita, data dal giudice del merito al rapporto controverso, con la conseguenza che è esperibile l'appello ove l'azione sia stata qualificata come opposizione all'esecuzione, mentre va proposto ricorso straordinario per cassazione, ex art. 111 Cost., qualora la definizione sia stata di opposizione agli atti esecutivi. (In applicazione di tale principio di diritto, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso una sentenza emessa in un giudizio di opposizione a precetto qualificato, dal giudice "a quo", chiaramente, seppure implicitamente, come opposizione all' esecuzione).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)