Sez. 1, Sentenza n. 5085 del 11/10/1984 (Rv. 436885 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - IMPRESA ASSICURATRICE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE GIÀ POSTA IN STATO DI LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA AL MOMENTO DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 990 DEL 1969 - AZIONE SPETTANTE AGLI AVENTI DIRITTO AL RISARCIMENTO NEI CONFRONTI DELL'IMPRESA DESIGNATA EX ART. 20 LEGGE SUINDICATA - CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ.*
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - IMPRESA ASSICURATRICE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE GIÀ POSTA IN STATO DI LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA AL MOMENTO DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 990 DEL 1969 - AZIONE SPETTANTE AGLI AVENTI DIRITTO AL RISARCIMENTO NEI CONFRONTI DELL'IMPRESA DESIGNATA EX ART. 20 LEGGE SUINDICATA - CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ.*
Nel caso in cui l'impresa assicuratrice della responsabilità civile, derivante dalla circolazione di veicoli, sia già assoggettata a liquidazione coatta amministrativa al momento della entrata in vigore della legge 24 dicembre 1969 n. 990, l'Azione che spetta agli aventi diritto al risarcimento, ai sensi dell'art. 37 di detta legge, nei confronti dell'impresa designata a norma dello art. 20 della medesima, è subordinata alla duplice condizione della definitiva ammissione al passivo del credito dell'assicurato e del fatto che vi sia stata, in Sede concorsuale, una prima ripartizione dell'attivo, e non soltanto un mero pagamento di acconti, che hanno natura provvisoria e divengono definitive attribuzioni patrimoniali soltanto in Sede di approvazione del bilancio finale della liquidazione. (V 2929/80, mass n 406666; (V 59/79, mass nn 396085 e 396086).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 209 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 209 CORTE COST., Legge Falliment. art. 212, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 212, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 20, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 37
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)