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Sez. 1, Sentenza n. 59 del 06/01/1979 (Rv. 396085 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - IMPRESA ASSICURATRICE IN STATO DI LIQUIDAZIONE COATTA ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE O DI PUBBLICAZIONE DELLA LEGGE N 990 DEL 1969 - DISCIPLINA - FACOLTA DEGLI AVENTI DIRITTO AL RISARCIMENTO E DEGLI ASSICURATI DI FAR VALERE NEI CONFRONTI DELL'IMPRESA EX ART 20 DELLA PREDETTA LEGGE I PROPRI CREDITI - LIMITI - QUOTA AMMESSA AL PASSIVO NON SODDISFATTA CON LA PRIMA DISTRIBUZIONE DELL'ATTIVO - CONSEGUENZE - ESERCIZIO DELL'AZIONE - CONDIZIONI - PAGAMENTO DI MERI ACCONTI IN VIA PROVVISORIA A PRESCINDERE DALLO ACCERTAMENTO DEL PASSIVO - PRECLUSIONE DELL'ESERCIZIO DELL'AZIONE.*
Stato
decisa il 1979-01-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/396085-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - IMPRESA ASSICURATRICE IN STATO DI LIQUIDAZIONE COATTA ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE O DI PUBBLICAZIONE DELLA LEGGE N 990 DEL 1969 - DISCIPLINA - FACOLTA DEGLI AVENTI DIRITTO AL RISARCIMENTO E DEGLI ASSICURATI DI FAR VALERE NEI CONFRONTI DELL'IMPRESA EX ART 20 DELLA PREDETTA LEGGE I PROPRI CREDITI - LIMITI - QUOTA AMMESSA AL PASSIVO NON SODDISFATTA CON LA PRIMA DISTRIBUZIONE DELL'ATTIVO - CONSEGUENZE - ESERCIZIO DELL'AZIONE - CONDIZIONI - PAGAMENTO DI MERI ACCONTI IN VIA PROVVISORIA A PRESCINDERE DALLO ACCERTAMENTO DEL PASSIVO - PRECLUSIONE DELL'ESERCIZIO DELL'AZIONE.*

In tema di Assicurazione obbligatoria della responsabilita civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, le Disposizioni transitorie contenute nell'art 37 della legge 24 dicembre 1969 n 990 e nell'art 71 del regolamento di esecuzione approvato con DPR 24 novembre 1970 n 973 riconoscono agli aventi diritto al risarcimento ed agli assicurati, per il caso di impresa assicuratrice che si trovi in stato di liquidazione coatta alla data di entrata in vigore o di pubblicazione della citata legge n 990 del 1969, la facolta di far valere i loro crediti nei confronti dell'impresa designata a norma dell'art 20 della legge medesima, per conseguire, nei limiti fissati dal contratto di Assicurazione, e comunque non oltre i massimali stabiliti nella tabella allegato a, la quota ammessa al passivo che non sia stata soddisfatta con la prima distribuzione dell'attivo. L'Esercizio di tale Azione, pertanto, e subordinato alle circostanze che lo stato passivo sia stato approvato e sia divenuto definitivo, e che vi sia stata in Sede concorsuale una prima distribuzione dell'attivo, con la conseguenza che resta precluso ove siano stati pagati meri acconti in via provvisoria, a prescindere dall'accertamento del passivo.*

Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 37, DPR 24/11/1970 num. 973 art. 71

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)