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Sez. U, Sentenza n. 2929 del 05/05/1980 (Rv. 406666 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - ASSOGGETTAMENTO DI IMPRESA DI ASSICURAZIONE A LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - SUCCESSIVA ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N 990 DEL 1969 - AZIONE EX ART 37 DI TALE LEGGE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1980-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/406666-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - ASSOGGETTAMENTO DI IMPRESA DI ASSICURAZIONE A LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - SUCCESSIVA ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N 990 DEL 1969 - AZIONE EX ART 37 DI TALE LEGGE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*

Nel caso in cui l'impresa assicuratrice della responsabilita civile, derivante dalla circolazione di veicoli, sia gia assoggettata a liquidazione coatta amministrativa al momento della entrata in vigore della legge 24 dicembre 1969 n 990, l'Azione che spetta agli aventi diritto al risarcimento, ai sensi della disposizione transitoria dell'art 37 di detta legge, nei confronti dell'impresa designata a norma dell'art 20 della medesima, e subordinata alla duplice condizione della definitiva ammissione al passivo del credito dell'assicurato e del fatto che vi sia stata, in Sede concorsuale, una prima ripartizione dell'attivo, e non soltanto un mero pagamento di acconti in via provvisoria. L'accertamento di detti requisiti deve essere effettuato dal giudice, da individuarsi secondo le ordinarie regole di Competenza, mediante l'interpretazione degli Atti della procedura concorsuale, senza alcuna interferenza sulla medesima, e, quindi, senza alcuna usurpazione dei poteri riservati al Commissario liquidatore od al tribunale cui sono devolute le opposizioni allo stato passivo, ai sensi dell'art 209 della legge fallimentare. Cio comporta che la partecipazione al relativo procedimento del Commissario liquidatore, pur se non si rende necessaria come nella diversa ipotesi di cui agli artt 19 lettera C) e 23 della legge n 990 del 1969 (liquidazione coatta posteriore all'entrata in vigore della legge ed Azione non soggetta alla preventiva verifica del credito nello stato passivo), deve ritenersi legittima, in relazione all'apporto che tale organo qualificato puo fornire per una corretta interpretazione dello stato passivo. (V 59/79, mass nn 396085 e 396086).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 209 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 209 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 19 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 20, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 23, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 37

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)