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Sez. L, Sentenza n. 6207 del 28/11/1984 (Rv. 437853 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - VIOLAZIONE DELLE NORME SUL COLLOCAMENTO - VIOLAZIONE DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DELL'OBBLIGO DI ASSUMERE LE PERSONE A LUI INDICATE DALL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1984-11-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/437853-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - VIOLAZIONE DELLE NORME SUL COLLOCAMENTO - VIOLAZIONE DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DELL'OBBLIGO DI ASSUMERE LE PERSONE A LUI INDICATE DALL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO - CONSEGUENZE.*

L'inosservanza, da parte del datore di lavoro, dell'Obbligo di assumere le persone a lui indicate dal competente ufficio provinciale del lavoro, tanto nella disciplina specifica della legge 2 aprile 1968 n. 482, quanto in quella generale della legge 29 aprile 1949 n. 264 sull'assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati, configura violazione di un dovere legale, che può essere fonte di responsabilità risarcitoria, ma che non implica la Costituzione automatica del rapporto di lavoro, né consente di conseguire una pronuncia giudiziale che tenga luogo del contratto non concluso, tenendo conto che le suddette leggi non determinano adeguatamente il contenuto del negozio che impongono di stipulare, e che, quindi, per la Costituzione di quel rapporto, resta indispensabile l'accordo delle parti. (V 7031/82, mass n 424697; (V 5557/82, mass n 423294; (V 1740/82, mass n 419583; (V 3425/80, mass n 407253).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932, Legge 29/04/1949 num. 264 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)