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Sez. L, Sentenza n. 5557 del 25/10/1982 (Rv. 423294 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - CARATTERE CONTRATTUALE - PROVVEDIMENTI DI ASSEGNAZIONE - PRESUPPOSTO - RICHIESTA DEL DATORE DI LAVORO - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1982-10-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/423294-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - CARATTERE CONTRATTUALE - PROVVEDIMENTI DI ASSEGNAZIONE - PRESUPPOSTO - RICHIESTA DEL DATORE DI LAVORO - EFFETTI.*

Il rapporto di lavoro subordinato con invalido civile si costituisce non ex lege o per effetto di provvedimenti amministrativi, ma per contratto, su richiesta delle aziende obbligate alla assunzione, a norma dell'art. 16, quarto comma, della legge 2 aprile 1968 n. 482. Pertanto, la richiesta del datore di lavoro costituisce il necessario requisito di legittimità del provvedimento di assegnazione, facendo sorgere l'Obbligo dello stesso datore di lavoro, ed il correlativo diritto del lavoratore avviato, alla stipulazione del contratto. (Conf 3257/82, mass n 421217; (Conf 1376/81, mass n 412002, prima parte).*

Riferimenti normativi: Legge 02/04/1968 num. 482 art. 16 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)