Sez. 3, Sentenza n. 10564 del 09/05/2007 (Rv. 597791 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA NON RESIDENTE, NÈ DIMORANTE, NÈ DOMICILIATA NELLA REPUBBLICA | Domiciliazione in Italia "ex lege" n. 990 del 1969 - Notificazione al proprietario del veicolo della domanda presso l'U.C.I. - Nella duplice, distinta qualità di litisconsorte necessario e di convenuto nell'azione ex art. 2054 cod. civ. - Rispettive modalità di esecuzione - Ordine di rinnovo - Violazione - Conseguenze in grado d'appello - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA NON RESIDENTE, NÈ DIMORANTE, NÈ DOMICILIATA NELLA REPUBBLICA
In tema di notificazione a persona non residente, né dimorante, nè domiciliata nella Repubblica, in una controversia attinente al rapporto di assicurazione obbligatoria r.c.a., ove l'attore abbia coltivato, in grado d'appello, sia l'azione diretta nei confronti dell'U.C.I. e dell'assicurato straniero litisconsorte necessario, sia l'azione di responsabilità aquiliana ex art. 2054 nei confronti dello straniero, a quest'ultimo deve essere indirizzata duplice notifica, la prima presso l'UCI, la seconda ai sensi dell'art. 142 terzo comma cod. proc. civ. qualora sia applicabile la Convenzione de L'Aja. Pertanto in caso di ordine di ordine rinnovo della notifica impartito tanto ai fini dell'integrità del contraddittorio nell'azione diretta, quanto per l'esito negativo della notifica ex art. 142, comma 3, l'omissione di notifica presso l'UCI comporta l'inammissibilità dell'appello in relazione all'azione diretta. L'esecuzione di una nuova notifica con modalità diverse da quelle sopraindicate, senza allegare alcun motivo ostativo all'applicazione della Convenzione de L'Aja, cagiona la decadenza dell'impugnazione in relazione all'azione ex art. 2054 cod. civ.. (Nella specie, relativa a convenuto straniero residente in Francia, il ricorrente aveva effettuato la rinnovazione della notifica ai sensi dell'art. 142 commi 1 e 2, mediante affissione all'albo della Corte, spedizione di piego raccomandato e consegna di copia del P.M.; la S.C. ha confermato la sentenza d'appello che aveva ritenuto, con apprezzamento di fatto incensurabile in sede di legittimità, l'insussistenza delle condizioni di impossibilità di avvalersi delle Convenzioni internazionali).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 142 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Legge 24/12/1990 num. 990 art. 6, Legge 24/12/1990 num. 990 art. 23
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)