Sez. L, Sentenza n. 2998 del 28/07/1976 (Rv. 381773 - 01)
CONTRATTI AGRARI - COLONIA - AD MELIORANDUM - PROVINCE DEL LAZIO - COLONIA MIGLIORATIZIA - PERPETUITA - CONDIZIONI EX LEGGE N 327 DEL 1963 - MIGLIORAMENTI - IMPIANTO DI COLTURE ARBOREE ED ARBUSTIVE - NECESSITA - DESTINAZIONE DELL'INTERO FONDO - ESCLUSIONE - ASSOCIAZIONE CON COLTURE ERBACEE E CEREALICOLE - SUFFICIENZA.*
CONTRATTI AGRARI - COLONIA - AD MELIORANDUM - PROVINCE DEL LAZIO - COLONIA MIGLIORATIZIA - PERPETUITA - CONDIZIONI EX LEGGE N 327 DEL 1963 - MIGLIORAMENTI - IMPIANTO DI COLTURE ARBOREE ED ARBUSTIVE - NECESSITA - DESTINAZIONE DELL'INTERO FONDO - ESCLUSIONE - ASSOCIAZIONE CON COLTURE ERBACEE E CEREALICOLE - SUFFICIENZA.*
L'art 1 della legge n 327 del 1963, nel disporre che sono dichiarati perpetui i rapporti a miglioria in uso nelle province del Lazio nei quali il coltivatore abbia apportato al fondo migliorie in conformita dell'uso locale o della convenzione, indica chiaramente che i miglioramenti rilevanti a tal fine sono quelli che si realizzano mediante l'impianto di colture arboree e arbustive, ma non richiede che l'intero fondo sia orientato a tali colture e quindi non esclude che l'associazione di esse con quelle erbacee e cerealicole possa concretare la condizione per dichiarare la perpetuita del rapporto, tenuto conto che, in ogni caso, in difetto di convenzione deve aversi riguardo all'uso locale.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2164, Legge 25/02/1963 num. 327 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)