Sez. 3, Sentenza n. 6631 del 18/07/1997 (Rv. 506141 - 01)
CONTRATTI AGRARI - COLONIA - "AD MELIORANDUM" | Colonia perpetua "a miglioria" - Caratteri - Tipologia di miglioramenti necessari - Miglioramenti generici - Inidoneità - Impianto di colture arboree o arbustive - Necessità.
CONTRATTI AGRARI - COLONIA - "AD MELIORANDUM"
Avendo il legislatore definito, con disposizione tassativa, il tipo di miglioramenti necessari perché un rapporto ultratrentennale (quali quelli in uso nelle province del Lazio) possa essere considerato "a miglioria", e dichiarato perpetuo, con conseguente diritto all'affrancazione, le generiche attività, pur astrattamente migliorative, di livellamento, scasso, dissodamento (e quant'altro) del fondo oggetto del rapporto agrario non possono ritenersi idonee ad integrare la fattispecie contrattuale "de qua", essendo, invece, necessario, per la configurabilità della medesima, l'impianto, da parte del coltivatore, di "colture arboree o arbustive" di cui è espressa menzione nell'art. 1, comma secondo, della legge 25 febbraio 1963, n. 327.
Riferimenti normativi: Legge 22/07/1966 num. 607 art. 13 lett. A CORTE COST., Legge 25/02/1963 num. 327 art. 1 com. 2 CORTE COST., Legge 11/06/1925 num. 998 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)