diritto.io

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 30 luglio 1987 che modifica un impegno e accetta un impegno offerto nell'ambito della procedura antidumping di riesame relativa alle importazioni di solfato di rame originario della Polonia e dell'URSS, e che chiude la procedura per quanto riguarda questi paesi (87/443/CEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2176/84 del Consiglio, del 23 luglio 1984, relativo alla difesa contro le importazioni di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea1, modificato dal regolamento (CEE) n. 1761/872, in particolare gli articoli 10 e 14, previe consultazioni in seno al comitato consultivo istituito dal suddetto regolamento,

A. Procedura1 Con regolamento (CEE) n. 2786/833, il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di solfato di rame originario della Cecoslovacchia e dell'URSS e con decisione 83/502/CEE4 la Commissione ha accettato l'impegno di un esportatore cecoslovacco di questo prodotto. Tale impegno è stato in seguito modificato e accettato con decisione 84/408/CEE5.

Successivamente la Commissione ha accettato, con regolamento (CEE) n. 2908/846, un impegno offerto, inter alia, dall'esportatore ungherese di solfato di rame e, con decisione 85/104/CEE7, un impegno offerto dall'esportatore polacco dello stesso prodotto.

Nel 1986, la Commissione ha ricevuto una richiesta di riesame delle misure antidumping nei confronti delle importazioni di solfato di rame originario della Cecoslavacchia, dell'Ungheria, della Polonia e dell'URSS, presentata dal Consiglio europeo delle federazioni dell'industria chimica, che rappresenta una parte considerevole della produzione comunitaria di solfato di rame. La richiesta di riesame conteneva elementi di prova, in merito al mutamento delle circostanze, sufficienti a giustificare la necessità di un riesame, per cui la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee,8, l'apertura di una procedura di riesame relativa alle importazioni di solfato di rame originario della Cecoslovacchia, dell'Ungheria, della Polonia e dell'URSS, di cui alla sottovoce 28.38 A II della tariffa doganale comune, corrispondente al codice Nimexe 28.38-27.

La Commissione ha informato ufficialmente gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati nonché i produttori comunitari e ha offerto alle parti direttamente interessate la possibilità di rendere note per iscritto le loro osservazioni e di essere intese.

La maggior parte degli esportatori interessati, alcuni importatori e tutti i produttori comunitari ricorrenti hanno reso note per iscritto le loro osservazioni e hanno chiesto e ottenuto di essere intesi.

Non sono state presentate osservazioni scritte da parte o a nome di acquirenti comunitari o dell'industria di trasformazione del prodotto.

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni da essa ritenute necessarie ed ha svolto inchieste in loco presso i seguenti:

- produttori comunitari:

- La Cornubia SA, Bordeaux, France,

- NV Metallo-chimique, Beerse, Belgium,

- Manica Spa, Rovereto, Italia.

La Commissione ha chiesto e ricevuto osservazioni scritte particolareggiate dai produttori comunitari ricorrenti, dalla maggior parte degli esportatori e da alcuni importatori ed ha verificato per quanto necessario le informazioni ivi contenute.

L'inchiesta relativa alle pratiche di dumping riguarda il periodo gennaio-luglio 1986.

B. Valore normale5 Per accertare se le importazioni di solfato di rame originario della Cecoslavacchia, dell'Ungheria, della Polonia e dell'URSS, fossero nuovamente oggetto di dumping, la Commissione ha dovuto considerare che questi paesi non hanno un'economia di mercato, ed ha quindi basato i propri calcoli sul valore normale in un paese ad economia di mercato. A questo proposito, l'industria comunitaria aveva suggerito di considerare gli Stati Uniti un adeguato mercato analogo. Nondimeno, nessuno dei produttori statunitensi di solfato di rame noti alla Commissione si è mostrato disposto a collaborare all'inchiesta. Alcuni degli esportatori interessati hanno sollevato obiezioni quanto alla scelta del mercato statunitense e uno di essi ha suggerito di prendere in considerazione la Tailandia. Altri esportatori, però, hanno sollevato obiezioni in merito a questo paese adducendo che i quantitativi relativamente modesti ivi prodotti avrebbero dato luogo ad elevati costi unitari e quindi a prezzi proporzionalmente più elevati. Un esportatore ha inoltre suggerito di prendere il prezzo effettivamente corrisposto nella Comunità come base alternativa per determinare il valore normale.

Le inchieste dalla Commissione, tuttavia, le cui risultanze sono state corroborate da una indagine presso due produttori tailandesi di solfato di rame, hanno permesso di accertare che non vi erano differenze di rilievo tra i metodi di produzione tailandesi e quelli dei paesi esportatori interessati. Inoltre, i livelli di prezzi in Tailandia erano leggermente inferiori sia a quelli comunitari che a quelli presunti degli Stati Uniti e, malgrado i quantitativi relativamente modesti prodotti, essi erano relativamente proporzionati ai costi di produzione.

La Commissione ha pertanto ritenuto opportuno e giustificato determinare il valore normale in base ai prezzi interni tailandesi. Effettivamente, se la Tailandia non può essere esclusa come paese analogo, non è giuridicamente legittimo usare i prezzi comunitari come base per calcolare il valore normale.

Il valore normale così calcolato per il periodo di riferimento si è rivelato superiore a quello stabilito durante le precedenti inchieste relative ai paesi esportatori interessati; il fattore più significativo è stata la ripercussione, sui prezzi, di un aumento della quotazione del rame, che costituisce l'elemento principale dei costi di produzione del solfato di rame. Tale rincaro, a cui si sono aggiunti gli incrementi delle spese fisse dei produttori comunitari, ha compensato largamente gli effetti benefici sui costi alla produzione di un calo del prezzo dell'energia.

C. Prezzo all'esportazione7 I prezzi all'esportazione sono stati stabiliti in base ai prezzi effettivamente pagati o pagabili per i prodotti venduti ai fini dell'esportazione nella Comunità.

D. Confronto8 Nel confrontare il valore normale con i prezzi all'esportazione, la Commissione ha tenuto conto, ove necessario, delle differenze che influiscono sulla comparabilità dei prezzi. In particolare, si sono presi in considerazione la purezza e il tenore di rame, per i quali l'esportatore polacco e quello sovietico hanno fornito prove sufficienti.

In tutti i confronti sono state prese in considerazione le differenze a livello di condizioni e modalità di pagamento e, se del caso, sono stati effettuati adeguamenti per rendere paragonabili a questo riguardo i prezzi all'esportazione e i valori normali.

E. Margini (9) Dal suddetto esame preliminare dei fatti risulta l'esistenza di pratiche di dumping relative alle importazioni di solfato di rame originario della Cocoslovacchia, dell'Ungheria, della Polonia e dell'URSS; il margine di dumping è pari alla differenza tra il valore normale calcolato e i prezzi all'esportazione nella Comunità. L'entità dei margini varia a seconda dell'esportatore e si presenta come segue, espressa in percentuale dei valori cif totali per ciascuno degli esportatori oggetto dell'inchiesta:

Cecoslovacchia 25,6 %,

Ungheria 45,5 %,

Polonia 44,1 %,

Unione Sovietica 47,9 %.

F. Pregiudizio (10) Per quanto riguarda il pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping, dagli elementi di prova di cui dispone la Commissione risulta che le importazioni nella Comunità di solfato di rame originario della Cecoslovacchia, dell'Ungheria, della Polonia e dell'URSS sono rimaste, nel complesso, relativamente stabili tra il 1982 e il 1986, mantenendo una quota di mercato del 16 % circa in un settore per il quale il consumo nella Comunità è rimasto anch'esso relativamente stabile.

La situazione va rapportata alle ripercussioni delle misure antidumping adottate tra il 1983 e il 1985 sulle importazioni di solfato di rame originario, tra l'altro, dei quattro paesi oggetto della procedura. Dagli elementi di prova di cui dispone la Commissione risulta che, mentre l'istituzione di misure antidumping può, inizialmente aver fatto calare i volumi delle vendite nella Comunità del singolo paese o dei paesi interessati, entro il periodo di riferimento i suddetti volumi erano ritornati, per lo meno in una certa misura, alla normalità.

Inoltre, dopo l'imposizione delle misure antidumping relative alle importazioni dai paesi interessati, i costi nella Comunità sono notevolmente aumentati, specialmente per il rame (vedi considerando 6). Pertanto, nonostante l'imposizione di dette misure, gli esportatori interessati hanno potuto praticare prezzi notevolmente inferiori a quelli dei produttori comunitari. Durante il periodo di riferimento, la sottoquotazione ha raggiunto il 25 % circa al netto del dazio antidumping e ha dato luogo a prezzi inferiori a quelli necessari ai produttori comunitari per coprire i costi e ottenere un utile ragionevole.

Ne è conseguito che le vendite dell'industria comunitaria nella CEE sono rimaste praticamente stabili tra il 1982 e il 1986. Ciò ha mantenuto a un livello molto basso l'utilizzazione del potenziale che, durante questo periodo, è stata in media del 40 %. Gli elevati costi unitari risultanti, a cui si è aggiunto l'effetto dei prezzi delle importazioni in dumping, hanno provocato, per i produttori ricorrenti, perdite continuate o l'impossibilità di ottenere un ricavato ragionevole dalle vendite sul mercato comunitario, che rappresenta quasi il 90 % delle loro vendite globali di solfato di rame.

Per di più, due produttori comunitari hanno interrotto, dal 1983, la produzione di solfato di rame, in parte a causa delle importazioni oggetto di dumping. Le chiusure hanno provocato un calo occupazionale nel settore comunitario corrispondente.

La Commissione ha esaminato se il pregiudizio sia stato causato da altri fattori, quali la diminuzione delle vendite dei ricorrenti nei paesi terzi, un calo della domanda nella Comunità o un aumento delle importazioni originarie di paesi diversi da quelli oggetto della presente procedura.

Tra il 1982 e il 1986, le vendite dei ricorrenti a paesi terzi si sono stabilizzate attorno al 10 % delle vendita globali. Anche il consumo comunitario è rimasto relativamente stabile in questo periodo. Per quanto riguarda le importazioni da paesi diversi dai quattro oggetto della procedura, nel 1984 sono state adottate misure antidumping nei confronti del solfato di rame originario della Bulgaria1 e nel 1985 nei confronti del prodotto iugoslavo2. Dopo l'adozione di tali misure si è registrato un calo dei volumi importatori da questi paesi, mentre le importazioni provenienti da altri Stati sono rimaste, nel complesso, agli stessi livelli.

Considerando il volume delle importazioni oggetto di dumping provenienti dai quattro paesi interessati e i relativi prezzi di vendita nella Comunità durante il periodo di riferimento, la Commissione ha concluso che le importazioni in dumping di solfato di rame originario della Cecoslovacchia, dell'Ungheria, della Polonia e dell'URSS prese separatamente, provocano un grave pregiudizio per l'industria comunitaria interessata.

G. Interesse della Comunità (15) Date le notevoli difficoltà in cui versa l'industria comunitaria, e in particolare il fatto che due produttori comunitari hanno sospeso la produzione dal 1983, la Commissione ha concluso che è nell'interesse della Comunità prendere provvedimenti.

H. Impegni e chiusura della procedura (16) L'esportatore polacco e gli esportatori sovietici interessati, informati sulle principali risultanze della procedura di riesame, hanno offerto impegni, che l'esportatore polacco ha poi modificati, relativi alle loro esportazioni di solfato di rame nella Comunità. Tali impegni porteranno i prezzi all'esportazione nella Comunità al livello che la Commissione, tenuto conto del prezzo di vendita necessario per fornire un utile adeguato ai produttori comunitari e del prezzo acquisito degli importatori comunitari, nonché dei loro costi e margini di utile, ha ritenuto necessario per eliminare il pregiudizio. Detto aumento non supera in nessun caso il margine di dumping accertato durante l'inchiesta per ciascuno dei paesi esportatori interessati.

In considerazione di quanto sopra, l'impegno polacco modificato e l'impegno offerto dall'URSS sono ritenuti accettabili e la relativa procedura può quindi essere chiusa, per quanto riguarda le importazioni provenenienti da questi due paesi, senza l'istituzione di dazi antidumping.

I. Aliquota del dazio (17) Gli esportatori cecoslovacchi e ungheresi interessati, informati sulle principali risultanze della procedura di riesame, non hanno offerto di modificare i loro impegni per eliminare il pregiudizio causato dalle importazioni in dumping. La Commissione ritira pertanto l'accettazione di questi due impegni; dal canto suo con regolamento (CEE) n. 2512/87, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee alla stessa data della presente pubblicazione1, il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di solfato di rame originario della Cecoslovacchia e dell'Ungheria.

Il comitato consultivo non ha sollevato obiezioni in merito,

DECIDE:

Art. 1

1. L'impegno modificato offerto dalla Ciech Import and Export of Chemical Ltd di Varsavia e l'impegno offerto dalla Sojuzchimexport di Mosca, a seguito della procedura di riesame relativa alle importazioni di solfato di rame originario della Cecoslovacchia, dell'Ungheria, della Polonia e dell'URSS, di cui alla sottovoce ex 28.38 A II della tariffa doganale comune, corrispondente al codice Nimexe 28.38-27, sono accettati.

2. Viene ritirata l'accettazione degli impegni offerti dalla Chemapol Foreign Trade Company Ltd, Praga, e dalla Chemolimpex, Budapest, di cui rispettivamente alle decisioni 84/408/CEE e 85/104/CEE.

Art. 2

La procedura di riesame antidumping di cui all'articolo 1 è chiusa per quanto riguarda le importazioni di solfato di rame originario della Polonia e dell'URSS.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1987. Per la Commissione Willy DE CLERCQ Membro della Commissione (1) Vedi pag. 18 della presente Gazzetta ufficiale.